DECRETO LEGGE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA DI CUBA SULLE COMUNICAZIONI TRA CUBA E GLI STATI UNITI

FACCIO SAPERE: Che il Consiglio di Stato ha disposto il seguente:

IN QUANTO: In un atto legislativo del Congresso degli Stati Uniti di America chiamato "Legge di Protezione delle Vittime del Traffico di Persone", fu introdotto, perfidamente, mediante viziosi procedimenti, un emendamento che non ha niente a che vedere con gli obiettivi della menzionata legge.

IN QUANTO: Il suddetto emendamento costituisce un volgare atto di aggressione all’economia del nostro paese per inasprire il blocco contro Cuba, disponendo che fondi cubani, arbitrariamente ritenuti negli Stati Uniti, siano utilizzati per la consegna di considerevoli somme a gruppi terroristici radicati negli Stati Uniti, con il pretesto di risarcire i parenti di persone che morirono in un incidente avvenuto molto vicino alle nostre coste, provocato da decine di violazioni del nostro spazio aereo portate a termine per anni e sulle cui pericolose conseguenze furono avvertite molte volte le autorità di quel paese.

IN QUANTO: Nel caso specifico dei voli che originarono la morte di quattro persone, alcune settimane prima le autorità cubane avevano comunicato agli Stati Uniti, in forma rispettosa e per via confidenziale e sicura, la convenienza di impedire tali fatti, al fine di evitare che le relazioni tra gli Stati Uniti e Cuba, non particolarmente tese in questo momento, potessero essere daneggiate. Avendo ricevuto una risposta costruttiva, gli ordini pertinenti delle più alte autorità amministrative di quel paese non furono adempiuti e l’incidente, fatalmente, avvenne quando nessuno lo sperava né lo desiderava. La responsabilita, in tutti i sensi, è interamente del governo degli Stati Uniti.

IN QUANTO: I fondi cubani ritenuti in questo paese, colpiti ora dal riferito emendamento, appartenevano all’antica impresa statale cubana EMTELCUBA per i servizi prestati per 28 anni, tra il 1966 e il 1994, alle comunicazioni telefoniche tra persone residenti negli Stati Uniti e a Cuba, e furono illegalmente ed arbitrariamente trattenuti in questo paese senza che fossero interrotti i servizi da parte di Cuba in tutto questo lungo periodo.

IN QUANTO: Tale emendamento legislativo costituisce un forte stimolo al traffico di immigrati su imbarcazioni provenienti dagli Stati Uniti, alle violazioni del nostro spazio territoriale e ad azioni pirata per aria e per mare da gruppi terroristici che agiscono impunemente, poichè si sentono protetti per farlo.

IN QUANTO: Tale saccheggio dei fondi cubani costituisce un fatto ingiustificabile, illegale ed immorale.

IN QUANTO: Nessuno delle decine di migliaia di parenti delle 3478 persone che morirono e delle 2099 che restarono, in qualche modo, invalide per sempre come conseguenza delle migliaia di azioni terroristiche ed aggressioni portate a termine da organizzazioni mercenarie, allenate e dirette dalle successive amministrazioni nordamericane, sono state risarcite dal governo degli Stati Uniti.

IN QUANTO: L’articolo 12, comma f), della Costituzione della Repubblica di Cuba ripudia la violazione del diritto irrinunciabile e sovrano di ogni Stato a regolare l’uso e i benifici delle telecomunicazioni nel proprio territorio, conforme alla pratica universale ed ai trattati internazionali che ha sottoscritto.

IN QUANTO: La Costituzione dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, strumento fondamentale di questa organizzazione internazionale,di cui la Repubblica di Cuba è firmataria, riconosce assolutamente il diritto sovrano di ogni Stato a regolamentare le proprie telecomunicazioni.

IN QUANTO: La Legge N. 73 del Sistema Tributario, approvata dall’Assemblea Nazionale del Potere Popolare della Repubblica di Cuba il 4 agosto 1994, nel suo Titolo II, Capitolo V, stabilisce un’imposta sui servizi pubblici, tra gli altri servizi telefonici, telegrafici e radiotelegrafici, al cui pagamento sono obbligate le persone fisiche e giuridiche che prestano i servizi gravati dalla suddetta imposta.

PER TANTO: Il Consiglio di Stato, nell’uso delle facoltà che gli sono state conferite dal comma c) dell’articolo 90 della Costituzione della Repubblica, adotta il seguente

Decreto Legge N. 213

Articolo 1: Questo Decreto Legge ha per oggetto applicare e regolamentare l’obbligo del pagamento dell’Imposta sui Servizi Pubblici stabilito nella Legge N. 73 del 4 agosto 1994, del Sistema Tributario, riferito alle telefonate internazionali che si realizzano tra Cuba e gli Stati Uniti di America, così come le norme relative alle forme ed ai procedimenti per il suo calcolo, pagamento e liquidazione.

Articolo 2: Sono soggetti al pagamento dell’Imposta, applicando il presente Decreto Legge, le persone giuridiche cubane e straniere che, nello svolgimento delle loro attività imprenditoriali prestano nel territorio nazionale, abitualmente o occasionalmente, i servizi di telecomunicazioni tra Cuba e gli Stati Uniti.

Articolo 3: La prestazione dei servizi si intende realizzata nel territorio nazionale cubano, quando la stessa si esegua totalmente o parzialmente, o si inizi o finisca nella Repubblica di Cuba, non importa il luogo della sua concertazione.

Articolo 4: Per ogni minuto di durata di ogni telefonata internazionale da Cuba verso gli Stati Uniti, o da questi verso Cuba, includendo quelle che si realizzano da paesi terzi, l’imposta che si riscuoterà sarà equivalente al 10 % della tariffa di base per minuto applicata agli utenti a Cuba per le chiamate telefoniche verso gli Stati Uniti.

Articolo 5: Per le telefonate che hanno origine nel territorio degli Stati Uniti, sia dirette, sia attraverso paesi terzi, che finiscano nella Repubblica di Cuba, l’Impresa di Telecomunicazioni di Cuba S.A. (ETECSA), includerà la riscossione addizionale di questa imposta al di sopra della tassa di liquidazione negli Accordi dei Servizi per le operazioni di traffico telefonico che abbia concordato con gli operatori telefonici nordamericani.

Articolo 6: Quando le telefonate vengano fatte dagli Stati Uniti a Cuba per via di paesi terzi, le imprese di questi paesi, che prestano il corrispondente servizio, dovranno includere la riscossione dell’imposta stabilita nel pagamento di ogni telefonata realizzata per questa via.

Articolo 7: Le telefonate dirette in ambo le direzioni tra utenti di Cuba e di altri paesi, con eccezione degli Stati Uniti, non saranno colpite dalla suddetta imposta.

Articolo 8: Al fine di evitare ogni tentativo di eludere l’imposta attraverso telefonate da paesi terzi tra Stati Uniti e Cuba, lo Stato cubano garantirà l’esenzione della suddetta imposta alle telefonate tra Cuba e i suddetti paesi terzi, a partire dalla media delle telefonate giornaliere tra questi paesi e Cuba durante gli ultimi tre mesi che precedettero la firma di questo Decreto Legge.

Il Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri ha la facoltà di stabilire le regole pertinenti, al fine che le imprese telefoniche di paesi terzi non risultino pregiudicate nei loro guadagni, e si tengano in conto i normali incrementi che si producono ogni anno nelle comunicazioni di Cuba con i suddetti paesi.

Articolo 9: L’Impresa di Telecomunicazioni di Cuba, S.A. (ETESCA) sarà la detentrice delle entrate che si riscuatono per questi concetti, che li trasferirà allo Stato Cubano in accordo con quanto stipulato nella legislazione vigente.

Articolo 10: L’ imposta stabilita in questo Decreto Legge sarà vigente fino a quando non verranno restituiti tutti i fondi cubani, illegittimamente ritenuti negli Stati Uniti, con i relativi interessi.

Articolo 11: I fondi che si riscuoteranno per questo concetto saranno destinati all’acquisto di apparecchiature mediche, medicine e materie prime, oltre la spesa attuale annua in valuta convertibile che il nostro paese realizza per l’attenzione medica alla nostra popolazione.

Articolo 12: Di fronte a qualunque tentativo da parte delle autorità nordamericane di impedire, ritenere o confiscare le entrate provenienti da questa imposta, il governo di Cuba si riserva il diritto di adottare le misure che ritenga opportune, incluso l’interruzione totale delle comunicazioni telefoniche dirette e indirettte tra Cuba e gli Stati Uniti.

Articolo 13: Questo Decreto Legge entrerà in vigore a partire dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Cuba.

Emesso nel Palazzo della Rivoluzione, addì 20 ottobre 2000

"Anno del 40 Anniversario della Decisione di Patria o Morte"

Il Presidente del Consiglio di Stato